Vi state chiedendo se anche nelle scuole sia indispensabile fare una valutazione corretta sulla sicurezza dei pavimenti per monitorare il grado di scivolosità?
Bene, la risposta la trovate nelle cronache di questi giorni relative al mondo scolastico.
Ed è si, naturalmente.
Alcuni siti di notizie sulla scuola e giornali locali hanno infatti acceso i riflettori su un nuovo caso di risarcimento danni a seguito dello scivolamento di uno studente mentre era a scuola.
Incriminato, ancora una volta, un pavimento bagnato – quindi diventato improvvisamente scivoloso – sul quale lo sfortunato minorenne è andato gambe all’aria durante lo svolgimento delle attività didattiche.
Con la sentenza del 6 giugno 2017 il Tribunale di Lecce ha condannato il MIUR, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, al risarcimento danni per una somma di 7.565,15 Euro oltre i costi accessori, a copertura dei danni subiti dal ragazzo.
La caduta in piano è un insidia più frequente di quel che si pensi. In questo caso è stata ricondotta ad un fatto sorprendentemente banale: la presenza di acqua sulla pavimentazione prodotta da fenomeni di condensa. Su questa porzione umida di superficie il ragazzo è andato gambe all’aria proprio in un frangente in cui l’insegnante si era momentaneamente allontanata dall’aula.
Le lesioni riportate dal giovane in conseguenza della caduta sono state abbastanza importanti, tali da avviare una citazione in giudizio per il MIUR, reo di non aver adottate tutte le misure necessarie a protezione dei minori.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “la responsabilità dell’istituto scolastico per i danni che l’allievo causa a sé stesso ha natura contrattuale e, dunque, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, l’istituto ha l’onere di provare che il danno sia stato determinato da causa non imputabile alla scuola o all’insegnante, per la cui dimostrazione occorre che siano provate le misure adottate dai docenti per evitare il verificarsi di eventi dannosi”.
Per dirla in parole semplici:
se uno studente si procura danni mentre è a scuola, spetta all’istituto scolastico l’onere della prova a discolpa.
Ora… nel caso in cui l’istituto fosse stato in possesso di una adeguata valutazione in merito alla sicurezza dei pavimenti all’interno del DVR, il giudizio sarebbe potuto essere diverso? Sicuramente si!
Invece la realtà è un’altra e le cose sono andate diversamente. Il non aver adottato idonee misure precauzionali atte a prevenire le cadute dovute a scivolamento (come ad esempio un trattamento per rendere antiscivolo i pavimenti) ha impedito di ricondurre la caduta del ragazzo a caso fortuito – cioè a fattori essenzialmente imprevedibili e non controllabili che avrebbero potuto casomai scagionare la scuola.
Il fatto è tutt’altro che trascurabile perché ribadisce il ferreo orientamento della giurisprudenza sul tema sicurezza dei pavimenti (che vale peraltro per la scuola così come per i luoghi di lavoro):
se non si è nelle condizioni di poter dimostrare di aver fatto il possibile per evitare episodi di scivolamento, al verificarsi di un infortunio si passa automaticamente (o quasi) dalla parte del torto.
Ecco perché insistiamo nel dire che la corretta valutazione dei pavimenti e l’importanza di poter disporre di una certificazione antiscivolo a norma di legge non sono più degli optional per un istituto scolastico, di qualsiasi grado esso sia.
Ora che che scuole e asili sono chiusi… aule, scale e corridoi sono sgombri… e non c’è il via vai quotidiano di ragazzi e maestri ad affollarli… perché non approfittarne della pausa estiva per richiedere una valutazione sulla sicurezza antiscivolo?
E, in caso se ne determini la necessità, perchè non programmare i dovuti accorgimenti migliorativi in tema di antiscivolo?
Sulla sicurezza non si scherza… meglio non farsi “rimandare a settembre”!
Per maggiori informazioni: info@rergroupsrl.com