Supermercato: luogo sicuro o insidioso?
Uno dei luoghi in cui ci rechiamo più spesso è sicuramente il supermercato.
Per piacere o per obbligo l’approvvigionamento dei beni di prima necessità è essenziale per la nostra sopravvivenza.
Ma i supermercati sono luoghi sicuri?
Leggendo le sentenze pubblicate dalla giurisprudenza, sembra proprio di no.
Tra tutti i locali commerciali, il supermercato, è quello con maggior numero di incidenti, dovuti quasi sempre a problemi di scivolosità.
Pavimenti umidi, scivolosi o semplicemente bagnati dallo strofinaccio delle pulizie possono rivelarsi insidiosi e poco sicuri.
Ma come mai questo si verifica?
Nella maggior parte dei casi il problema è dato dalla pavimentazione non a norma, infatti, tutte le superfici calpestabili dovrebbero rispettare dei parametri ben precisi.
Molto spesso questo non accade.
La scarsa conoscenza della problematica delle cadute in piano tende a far sottovalutare il problema fino a quando questo non si presenta, causando seri problemi sia al malcapitato che al diretto responsabile.
Ma chi è direttamente responsabile e chi è tenuto a risarcire i danni?
Le ultime sentenze della Corte di Cassazione pongono l’accento sulla responsabilità oltre che civile anche penale del titolare dell’esercizio commerciale, che non intervenendo nella messa in sicurezza delle superfici calpestabili pone in una situazione di pericolo i suoi dipendenti e i suoi clienti.
Di conseguenza la responsabilità civile, cioè il risarcimento del danno, è totalmente a carico della società titolare del supermercato, qualora venga dimostrato dalla vittima che il pericolo non sia stato adeguatamente segnalato.
Responsabilità penale
Ma se civilmente l’eventuale vittima dovrà dimostrare di aver subito un danno per una mancanza della proprietà, penalmente, in caso di caduta su pavimento bagnato, il reato viene imputato, in modo inoppugnabile, al titolare dell’impresa in quanto manchevole della messa in sicurezza del luogo di lavoro, mettendo a rischio la salute dei suoi dipendente ma anche dei clienti.
I supremi giudici ricordano che “in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa”. Pertanto, ove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro.
Come rendere sicure le pavimentazioni a norma di legge?
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