LA NORMATIVA ANTISCIVOLO IN ITALIA
La legge italiana ha stabilito che il rischio di scivolosità va valutato obbligatoriamente
Il DL 81 del 9 aprile 2008, allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro, al punto 1.3.2 determina che
“I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.”
Il DPR 503 del 24 luglio 1996 stabilisce i requisiti strutturali a cui le pavimentazioni (di edifici pubblici e privati, aperti all’accesso di chiunque) si devono attenere e nello specifico, rimanda al DM 236/89 che al punto 4.1.2 prevede che “I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli”, specificando successivamente al punto 8.2.2 che “Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori:
– 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
– 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata”.
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